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D.M. 30/07/2001 n. 346c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assi stenza fiscale; d) le sedi presso le quali č prestata l'assistenza fiscale; e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle societā di servizi delle quali la societā richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivitā di assistenza fiscale, nonchč l'indicazione delle specifiche attivitā da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6; c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; d) relazione tecnica sulla capacitā operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivitā di assistenza fiscale. 3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed alla regolaritā della domanda di cui al comma 1, invitando la societā richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari. 4. L'autorizzazione a svolgere l'attivitā di assistenza fiscale č concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". -Il testo dell'art. 9, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 9 (Albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attivitā di assistenza fiscale). 1. Le societā richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivitā di assistenza fiscale di cui all'art. 7, sono iscritte: a) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490; b) nell'"Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti se costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del predetto Decreto n. 241 del 1997. 2. Gli albi di cui al comma 1, sono tenuti presso l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate comunica alle societā richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli albi di cui al comma 1, i CAF comunicano all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, nonchč il trasferimento di quote o azioni. 3. Le societā richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF e "Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivitā di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1. 4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, puō essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'art. 32, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, il trasferimento di quote o azioni č subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti. 5. Č consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le societā di servizi di cui all'art. 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.". - Il testo dell'art. 10, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 10 (Vigilanza). 1. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonchč delle societā di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivitā di assistenza fiscale. 2. Se a seguito dell'attivitā di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolaritā riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolaritā dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si č adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolaritā riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolaritā che presentano aspetti di particolare gravitā puō essere disposta la sospensione cautelare dell'attivitā di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF č considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivitā di assistenza fiscale ed č cancellato dagli albi di cui all'art. 9, comma 1." -Il testo dell'art. 13, comma 6, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 13 (Modalitā e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). -(Omissis). 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo.". - Il testo dell'art. 21, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 21 (Adempimenti e requisiti) . 1. Per l'esercizio della facoltā di rilasciare il visto di conformitā o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente all'Agenzia delle entrate: a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivitā professionale; c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societā di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivitā di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivitā da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1. 3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.". - Il testo dell'art. 22, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 22 (Garanzie). 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilitā civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchč alnumero dei visti di conformitā, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivitā prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.". - Il testo dell'art. 25, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 25 (Vigilanza). 1. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attivitā di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle societā di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono. 2. Se a seguito dell'attivitā di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolaritā riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il professionista deve eliminare le suddette irregolaritā, dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si č adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolaritā riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolaritā che presentino aspetti di particolare gravitā puō essere disposta la sospensione cautelare dell'attivitā di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolaritā all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonchč agli ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.". - Il testo dell'art. 27, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 27 (Disposizioni transitorie). 1. I CAF giā autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando all'Agenzia delle entrate i dati, le notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso all'Agenzia delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono giā in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati. 2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attivitā di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'art. 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, l'Agenzia delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivitā di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1.". - Il testo dell'art. 28, del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, come modificato dal Decreto qui pubblicato, č il seguente: "Art. 28 (Disposizioni finali). 1. Con propri provvedimenti organizzativi l'Agenzia delle entrate individua gli uffici competenti per le attivitā e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.". |
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